[1]Articolo XII

[2]Sicurezza sociale

[3]Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di sicurezza sociale, o nel caso in cui un Membro del personale, o un esperto, decida di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il Segretariato, il suo Segretario Generale ed i Membri del personale, e gli esperti, saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita' italiane per la sicurezza sociale. Un accordo ad hoc sara' concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artxii · fonte del testo