[1]sociale

[2]1. Poiche' l'Agenzia si e' dotata di un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del suo personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. 2. E' possibile stipulare accordi complementari al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attivita' lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attivita' autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art16 · fonte del testo