Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

  • a)che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
  • b)che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
  • c)che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~art42 · fonte del testo