dai diritti doganali Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art68 · fonte del testo