fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art66 · fonte del testo