I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 12 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art47 · fonte del testo