notarili e legalizzazione consolare In conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono: 1. redigere in forma notarile:

  • a)gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
  • b)gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
  • c)i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
  • d)gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio. 2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli; 3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purche' le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano. 4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati dalle Autorita' dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art43 · fonte del testo