[1]notarili

[2]1. Il funzionario consolare, in conformita' con la legislazione dello Stato di invio, ha il diritto di esercitare attivita' notarili ad eccezione degli atti tra cittadini dello stato di residenza e di atti destinati ad avere effetti giuridici nello Stato di residenza. 2. Gli atti notarili formati da un funzionario consolare hanno lo stesso valore giuridico ed efficacia probatoria di attivita' notarili compiute dagli organi competenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art42 · fonte del testo