1. La presente Convenzione e ogni protocollo saranno aperti alla adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale a partire dalla data in cui la Convenzione o il protocollo considerato non saranno piu' aperti alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. 2. Nei propri strumenti di adesione, le organizzazioni contemplate al paragrafo 1 di cui sopra indicano l'estensione delle proprie competenze nei campi regolati dalla Convenzione o dal protocollo considerato. Esse notificano egualmente al depositario ogni modifica importante della estensione delle proprie competenze. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o a ciascun protocollo.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art14 · fonte del testo