[1], ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

[2]1. La presente Convenzione e ogni protocollo sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il depositario. 2. Ogni organizzazione contemplata nel paragrafo 1 di cui sopra che divenga Parte alla presente Convenzione o a ciascun protocollo e di cui nessuno stato membro sia esso stesso Parte, e' vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, a seconda dei casi. Allorche' uno o piu' Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l'organizzazione e i suoi stati membri decidono di comune accordo le loro rispettive responsabilita' per cio' che concerne l'esecuzione dei loro obblighi in virtu' della Convenzione o del protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare simultaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al relativo protocollo. 3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione, le organizzazioni contemplate al paragrafo 1 di cui sopra indicano l'estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla Convenzione o dal relativo protocollo queste organizzazioni notificano egualmente al depositario ogni modifica importante della estensione delle proprie competenze.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art13 · fonte del testo