Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e dal 1 gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277~art55 · fonte del testo