scientifica Le Parti contraenti rafforzeranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico soprattutto per cio' che atterra' le scienze esatte ed applicate. La cooperazione nel quadro del presente Accordo puo' prendere le forme seguenti: a- scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti, e di esperti; b- organizzazione di colloqui, seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche; c- ricerche comuni su progetti interessanti le due Parti contraenti; d- scambi di documentazione scientifica e tecnica. La realizzazione di questa cooperazione avverra' nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali delle Parti relativi alla proprieta' intellettuale ed industriale.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;275~accordo-art9 · fonte del testo