di collaborazione Ciascuna delle Parti contraenti sviluppera' e favorira' particolarmente:

  • a)la cooperazione nei campi della tecnica, della cultura, dell'istruzione, delle scienze;
  • b)la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
  • c)gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
  • d)la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie,, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;275~accordo-art2 · fonte del testo