Le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive Forze Armate e di Polizia, sia a livello bilaterale, che nei contesti multilaterali, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte. Le Parti promuoveranno altresi' la cooperazione industriale nel settore della sicurezza.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art5 · fonte del testo