Le Parti decidono di: a. promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo; b. collaborare, anche attraverso lo scambio di esperti, nel contrasto internazionale alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art13 · fonte del testo