[1]della cooperazione

[2]Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirera' in particolare a: a)istituire una cooperazione su questioni politiche ed economiche in tutte le sedi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;

  • b)istituire una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale;
  • c)istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro;
  • d)sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproco vantaggio; istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti;
  • e)istituire una cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalita' organizzata, il terrorismo, la criminalita' transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
  • f)istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalita' e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), societa' dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanita', occupazione, affari sociali e statistiche;
  • g)incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; h)accrescere il ruolo e la visibilita' di ciascuna parte nella regione dell'altra;
  • i)promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, universita', societa' civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'; j)promuovere l'eliminazione della poverta' nell'ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell'economia mondiale.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art2 · fonte del testo