[1]Articolo XI Incidenze di questo Accordo sulla legislazione e le Convenzioni internazionali

[2]1. Le norme del presente accordo non pregiudicano il diritto di ogni Parte di mantenere o di adottare misure piu' rigorose per la conservazione dei cetacei e dei loro habitat, ne' i diritti e gli obblighi di ogni Parte derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente di cui i parte, salvo se l'esercizio di questi diritti ed obblighi potrebbe minacciare la conservazione dei cetacei. 2. Le Parti attuano il presente Accordo nel rispetto dei loro diritti ed obblighi in conformita' ai diritto del mare.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artxi · fonte del testo