[1]Articolo V Unita' di coordinamento

[2]1. Le funzioni delle unita' di coordinamento sub-regionali sono le seguenti:

  • a)agevolare l'attuazione, nelle rispettive sub-regioni, delle attivita' previste all'Annesso 2 al presente Accordo, secondo le istruzioni della Riunione delle Parti;
  • b)raccogliere e valutare le informazioni che consentiranno di meglio conseguire gli obiettivi e l'attuazione dell'Accordo, e provvedere ad un'adeguata divulgazione di tali informazioni;
  • c)fornite un sostegno amministrativo alle riunioni del Comitato scientifico e predisporre un rapporto destinato alla Riunioni delle Parti tramite del segretariato dell'Accordo. La designazione delle unita' di coordinamento e le loro finzioni sono esaminate, ove necessario, in ciascuna sessione della riunione delle Parti.

[3]2. Ciascuna unita' di coordinamento, in consultazione con il Comitato scientifico ed il segretariato dell'Accordo, facilita la predisposizione di un insieme di studi o di pubblicazioni internazionali che dovranno essere regolarmente aggiornate, comprendenti:

  • a)rapporti sullo stato e l'evoluzione delle popolazioni, nonche' sulle lacune nelle conoscenze scientifiche;
  • b)un repertorio sub-regionale delle zone rilevanti per i cetacei; e c) un repertorio sub-regionale delle autorita' nazionali, dei centri di ricerca e di salvataggio, degli esperti scientifici e delle organizzazioni, non governative che trattano i cetacei.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artv · fonte del testo