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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008. 711 parole tolte, 12 parole aggiunte in 34 capoversi.

tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

tolto: 1) La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure: per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

tolto: a) fino a 12.000 metri L. 20

tolto: b) piu di 12.000 fino a 16.000 metri " 28

tolto: c) " 16.000 " 24.000 " " 44

tolto: d) " 24.000 " 30.000 " " 56

tolto: e) " 30.000 " 37.000 " " 75

tolto: f) " 37.000 " 44.000 " " 88

Mostra gli altri 26 capoversi cambiati

tolto: g) " 44.000 " 52.000 " " 130

tolto: h) " 52.000 " 61.000 " " 150

tolto: i) " 61.000 " 72.000 " " 200

tolto: l) " 72.000 " 88.000 " " 275

tolto: m) " 88.000 " 103.000 " " 350

tolto: n) " 103.000 " 122.000 " " 435

tolto: o) " 122.000 " 140.000 " " 525

tolto: p) " 140.000 " 163.000 " " 620

tolto: q) " 163.000 " 180.000 " " 750

tolto: r) " 180.000 " 210.000 " " 1100

tolto: s) " 210.000 " 244.000 " " 1700

tolto: t) oltre 244.000 metri " 2200 I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantita' non superiore al cinque per cento.

tolto: 2) NUMEROaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 7 OTTOBRE 1961 aggiunto: 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 4) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame O rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

tolto: a) fino a 4.000 metri, L. 28;

tolto: b) piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;

tolto: c) piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.

tolto: 5) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. tolto: 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 6) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 7) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 8) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1964, N. 987, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 13 DICEMBRE 1964, N. 1349.

tolto: 9) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 10) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 11) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.

tolto: 12) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266. Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, e' sostituito come segue: "I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantita' e qualita' di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti. Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attivita' nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi". aggiunto: 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1949-02-18;27~artunico · fonte del testo