Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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8 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008. 711 parole tolte, 12 parole aggiunte in 34 capoversi.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:
tolto: 1) La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure: per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:
tolto: a) fino a 12.000 metri L. 20
tolto: b) piu di 12.000 fino a 16.000 metri " 28
tolto: c) " 16.000 " 24.000 " " 44
tolto: d) " 24.000 " 30.000 " " 56
tolto: e) " 30.000 " 37.000 " " 75
tolto: f) " 37.000 " 44.000 " " 88
tolto: g) " 44.000 " 52.000 " " 130
tolto: h) " 52.000 " 61.000 " " 150
tolto: i) " 61.000 " 72.000 " " 200
tolto: l) " 72.000 " 88.000 " " 275
tolto: m) " 88.000 " 103.000 " " 350
tolto: n) " 103.000 " 122.000 " " 435
tolto: o) " 122.000 " 140.000 " " 525
tolto: p) " 140.000 " 163.000 " " 620
tolto: q) " 163.000 " 180.000 " " 750
tolto: r) " 180.000 " 210.000 " " 1100
tolto: s) " 210.000 " 244.000 " " 1700
tolto: t) oltre 244.000 metri " 2200 I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantita' non superiore al cinque per cento.
tolto: 2) NUMEROaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 7 OTTOBRE 1961 aggiunto: 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 4) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame O rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:
tolto: a) fino a 4.000 metri, L. 28;
tolto: b) piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;
tolto: c) piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.
tolto: 5) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. tolto: 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 6) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 7) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 8) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1964, N. 987, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 13 DICEMBRE 1964, N. 1349.
tolto: 9) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 10) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 11) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266.
tolto: 12) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 DICEMBRE 1961, N. 1266. Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, e' sostituito come segue: "I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantita' e qualita' di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti. Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attivita' nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi". aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1949-02-18;27~artunico · fonte del testo
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