Le persone di cui e' richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorita' richiesta e' tenuta a prendere nei confronti dei non comparsi tutte le misure di coercizione previste dalla sua legge in vista di costringerveli.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art42 · fonte del testo