[1]di testimonianza nello Stato Richiedente

[2]1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato Richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio; lo Stato Richiesto ordinera' a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato Richiesto, secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la testimonianza, se: a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta; b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e c. l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente certifica che la testimonianza e' rilevante e necessaria. 2. Una persona che non comparira' secondo quanto ingiuntogli, sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato Richiedente.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art15 · fonte del testo