In caso di urgenza, a richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; essa sara' nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovra' menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e in essa dovra' essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionera' l'infrazione per la quale l'estradizione e' richiesta, il tempo e il luogo dove questa e' stata commessa, nonche' i connotati, piu' precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorita' richiedente sara' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art22 · fonte del testo