Le transazioni avanti le autorita' giudiziarie competenti ai sensi della presente Convenzione, che emanano da uno dei due Stati Contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione ha forza esecutiva nello Stato da cui essa emana e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art11 · fonte del testo