(1) Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformita' alla presente convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate. (2) La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione alla esecuzione in Austria nonche' l'esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art8 · fonte del testo