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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1938 al 22 dicembre 2008. 411 parole tolte, 20 parole aggiunte in 25 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni, con le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

tolto: Nel 1° comma dell'art. 16 alle parole « ed al genere della classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed al genere della clientela degli alberghi ».

tolto: L'art. 19 e' sostituito dal seguente:

tolto: « Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

tolto: Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avra' inizio dal 1° gennaio 1939-XVII.

tolto: Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, per il primo triennio, potra' modificare la classifica a seguito dei ricorsi presentati secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6, considerando non tassativi i requisiti appresso elencati, derogando dalla tabella allegata al presente decreto.

tolto: Alberghi di categoria di lusso: al punto 1): apparecchi radio, palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto 10): ufficio telegrafico e postale.

tolto: Inoltre potra' modificare la classifica considerando:

tolto: come di I categoria alberghi che, pur non avendo la meta' delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito;

tolto: come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze;

tolto: come di I categoria pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purche' abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano;

tolto: come di II categoria pensioni che abbiano anche piu' di 30 stanze; come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze.

tolto: Gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande ».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1937-12-30;2651~art1 · fonte del testo