[1]nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

[2]I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art4 · fonte del testo