[1]nella Comunita'

[2]I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art3 · fonte del testo