Eguaglianza di trattamento I cittadini di uno Stato contraente ai quali si applica la presente convenzione sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato, salvo quanto disposto nell'articolo 11.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art4 · fonte del testo