di taluni termini

  • 1)Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non e' osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine e' considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purche' siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento. 2-a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.
  • b)Ogni Stato contraente puo', per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art48 · fonte del testo