Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione e la salvaguardia dei suoi interessi.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art25 · fonte del testo