Il Consiglio d'amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14, totalmente o parzialmente, come anche le disposizioni dell'articolo 16, e le categorie di esperti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi degli agenti e degli esperti appartenenti a queste categorie sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art17 · fonte del testo