All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.

Testo vigente dal 6 agosto 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;259~art3 · fonte del testo