Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, puo' essere effettuata entro il 31 dicembre 1997, mediante spedizione dell'apposita scheda al Centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Testo vigente dal 6 agosto 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;259~art2 · fonte del testo