Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:

  • a)lo scambio di informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;
  • b)l'esame della possibilita' di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni e tenuto conto dell'autonomia universitaria, accordi-quadro sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio. La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art12 · fonte del testo