Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

  • a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
  • b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo la capacita' professionali specializzate dei propri funzionari;
  • c)scambio di esperti in materia doganale.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art6 · fonte del testo