Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: «Nei casi di decadimento dell'obbligazione previsti dal 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, restano salve le ragioni creditorie degli istituti sovventori verso lo Stato fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo delle somministrazioni fatte, sempre quando le sovvenzioni risultino regolarmente effettuate in base a regolari certificati di avanzamento dei lavori, rilasciati a norma dell'art.1 del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 939, subentrando lo Stato nelle ragioni creditorie degli istituti stessi verso i danneggiati».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 20 dicembre 1925.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Volpi - Belluzzo - Giuriati.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-20;2522~art1 · fonte del testo