1. I beni messi dalle Parti a disposizione di EUROFOR rimangono di loro proprieta'. 2. I beni donati dalle Parti o acquistati sul bilancio di EUROFOR sono proprieta' di quest'ultima. 3. In caso di scioglimento di EUROFOR, di ritiro di una delle Parti o di entrata di un altro Stato, le modalita' di ripartizione o di compensazione, compresa la determinazione del valore residuo dei beni, sono definite dal CIMIN.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art30 · fonte del testo