[1]di comunicazione delle Autorita' competenti

[2]Le Autorita' competenti delle due Parti si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2, nonche' tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art35 · fonte del testo