[1]particolari delle Autorita' Diplomatiche

[2]Le Autorita' Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art29 · fonte del testo