Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventu', sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorita' competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTU', nonche' tramite il sostegno all'allacciamento di' contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.

Testo vigente dal 30 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241~accordo-art11 · fonte del testo