Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorita' competenti i Ministri dai quali dipende l'applicazione dei regimi enumerati all'articolo 1. Tali Autorita' scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l'applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengano introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art13 · fonte del testo