Le spese inerenti ai compiti menzionati all'art. 2 saranno sopportate per meta' da ciascuna delle due Parti.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
Le spese inerenti ai compiti menzionati all'art. 2 saranno sopportate per meta' da ciascuna delle due Parti.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;235~art3 · fonte del testo
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