[1]di servizi

[2]Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalita' per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi)GATS) e tenendo conto degli impegni gia' assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art6 · fonte del testo