Consiglio di cooperazione puo' fare raccomandazioni per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi in funzione dello sviluppo dei settori terziari delle Parti e degli altri impegni da esse assunti a livello internazionale, segnatamente alla luce dei risultati finali dei negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS".

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art47 · fonte del testo