[1]misto

[2]1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto e assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea e da rappresentanti del Governo del Messico, generalmente alti funzionari.

[3]Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del Consiglio congiunto e le modalita' del suo funzionamento.

[4]2. Il Consiglio congiunto puo' delegare, integralmente o parzialmente, le sua competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'articolo 47.

[5]3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parsi. Il comitato misto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art48 · fonte del testo