[1]1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Messico.

[2]2. I membri del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

[3]3. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.

[4]4. Il Consiglio congiunto e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art46 · fonte del testo