[1]Misure relative al caffe' trasformato

[2]I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e l'esportazione di prodotti manufatti, ivi compresa la trasformazione del caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato, come indicato ai capoversi d), e), f) e g) del paragrafo 1) dell'Articolo 2. In questa ottica, i Membri fanno in modo di evitare che siano adottate misure governative suscettibili di essere contrarie al settore caffeario di altri membri. I Membri sono incoraggiati a consultarsi riguardo all'introduzione di tali misure al fine di valutare ogni rischio di perturbazione. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, le Parti sono abilitate ad invocare le procedure previste agli Articoli 41 e 42.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art35 · fonte del testo