Responsabilita' finanziarie

  • 1)L'Organizzazione funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3 dell'Articolo 7, non e' abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che non rientra nella sfera di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare essa non e' qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare contratti, l'Organizzazione inserira' nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portarle alla conoscenza delle altre Parti interessate; tuttavia qualora tali condizioni non vengano inserite, non per questo il contratto sara' inficiato di nullita', ne' si riterra' che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.
  • 2)La responsabilita' finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote di contribuzione espressamente previste nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilita' finanziarie dei Membri.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art26 · fonte del testo