Disposizioni finanziarie

  • 1)Le spese delle delegazioni al Consiglio, nonche' dei rappresentanti al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che rappresentano.
  • 2)Le altre spese che l'applicazione del presente Accordo comporta, sono coperte dai contributi annuali dei Membri, i quali sono ripartiti come indicato all'articolo 24, nonche' dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari, e della vendita d'informazioni e di studi risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 29 e 31.
  • 3)L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art23 · fonte del testo