[1]' economiche ed industriali

[2]Le Parti forniscono sostegno ed assistenza all'instaurazione ed allo sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, enti, imprese e societa' di entrambi i Paesi nel campo dell'applicazione e dell'impiego industriale delle tecnologie spaziali di altra attivita' innovativa e promuovono la realizzazione di condizioni favorevoli per la loro partecipazione ai programmi ed ai progetti comuni. A tal fine le Parti favoriscono la conclusione di accordi e di contratti a condizioni di reciproco vantaggio.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art7 · fonte del testo